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Per Aspera Ad Veritatem n.16
Consiglio dell'Unione Europea

Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1999/C373/01 del 9.12.1999 sulla cooperazione nella lotta contro il finanziamento di gruppi terroristici





Il Consiglio dell'Unione Europea

Visto il trattato sull'Unione europea,
Considerando la necessità di intensificare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro il finanziamento dei gruppi terroristici;
Considerando che a tal fine dovrebbe essere accresciuto lo scambio di informazioni;
Considerando che l'Europol dovrebbe, per quanto possibile, essere coinvolta in tale cooperazione,

Raccomanda

1. Gli Stati membri intensificano la loro cooperazione nella lotta contro il finanziamento dei gruppi terroristici.
2. A tal fine essi dovrebbero scambiarsi le informazioni, di cui dispongono le rispettive autorità nazionali incaricate della sicurezza, sulle strutture e il modus operandi in materia di finanziamento dei gruppi terroristici presenti in più di uno Stato membro. Le informazioni oggetto di scambio dovrebbero essere aggiornate senza indugio non appena nuovi elementi siano acquisiti in uno Stato membro.
3. Il competente gruppo di lavoro del Consiglio dovrebbe prendere in considerazione i gruppi terroristici che presentano un pericolo specifico e che dovrebbero essere esaminati più da vicino dalle autorità nazionali degli Stati membri incaricate della sicurezza. A tal fine:
a) le autorità centrali degli Stati membri responsabili delle indagini su tali gruppi terroristici si dovrebbero informare sugli elementi disponibili al riguardo, segnatamente i collegamenti esistenti in altri Stati membri;
b) le autorità responsabili dovrebbero raffrontare tali informazioni con gli elementi disponibili a livello nazionale e verificare se, su tale base, si possano prendere misure di esecuzione a livello nazionale nei confronti del gruppo terroristico in questione;
c) sulla scorta delle rispettive valutazioni nazionali, il gruppo di lavoro del Consiglio esaminerà le proposte per un'iniziativa comune contro un dato gruppo o gruppi di terroristi presenti in più di uno Stato membro, coinvolgendo gli Stati membri che desiderano partecipare, nella misura in cui sia consentito dalle rispettive legislazioni nazionali.
4. Dopo la conclusione dell'azione, si dovrebbe procedere allo scambio e alla valutazione delle informazioni rilevanti per più di uno Stato membro. Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio o un altro Stato membro interessato dovrebbe informare il gruppo in merito allo svolgimento dell'azione e ai nuovi elementi acquisiti in questo contesto.
5. Gli Stati membri dovrebbero partecipare a questa procedura solo nella misura in cui la legislazione nazionale lo consenta, e per quanto l'organizzazione individuata abbia violato le leggi vigenti nello Stato membro in questione. Nessuno Stato membro si dovrebbe pertanto sentire obbligato a partecipare a tali azioni.
6. Tutti gli Stati membri partecipanti alla procedura dovrebbero garantire il trattamento assolutamente riservato delle informazioni trasmesse. I fatti segnalati dovrebbero essere utilizzati unicamente ai fini della lotta contro il finanziamento di organizzazioni terroristiche. La trasmissione delle informazioni a paesi terzi non dovrebbe essere autorizzata senza il consenso dello Stato membro che le ha fornite. La presente raccomandazione non riguarda le procedure nazionali in materia di riservatezza e protezione dei dati.
7. La trasmissione di informazioni dovrebbe avvenire via l'ufficio di collegamento.
8. Sarebbe necessario integrare per quanto possibile Europol nella cooperazione, ove il quadro legislativo lo consenta.
9. La presente raccomandazione lascia impregiudicate le procedure vigenti in materia di cooperazione fra le forze di polizia degli Stati membri.



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